BALAUSTRA
riguardante:
riunioni delle logge,
gerarchia e autorità.
RIUNIONI DELLE LOGGE
Gli statuti Generali dell’Ordine, all’art. 294 prescrivono quanto segue: “Ogni Loggia fisserà nei suoi particolari regolamenti il numero delle sedute ordinarie da tenersi nel corso del mese, nonché i giorni e le ore delle riunioni. Non possono però tenersi mai meno di due sedute al mese, la prima delle quali dovrà indispensabilmente essere dedicata alle “ricezioni” già sanzionate e alla istruzione generale dei Fratelli; l’altra sarà una riunione di famiglia, ove si tratteranno gli affari che interessano particolarmente la Loggia, osservandosi l’ordine delle proposizioni. In questa seconda assemblea si può anche attuare lo scrutinio per l’ammissione di profani. Le sedute di secondo e terzo Grado Simbolico hanno luogo secondo le occorrenze”.
La norma statutaria fissa il numero minimo delle sedute, lasciando al regolamento di Loggia di normare ulteriormente.
A tale proposito va ricordato che la Costituzione, all’art.45 comma f) conferisce alla Giunta Esecutiva dell’Ordine la competenza di approvare i Regolamenti particolari delle Logge.
Tali Regolamenti, pertanto, se in uso senza l’approvazione della Giunta Esecutiva, sono del tutto illegittimi.
Con la presente Balaustra si dispone che tutti i Regolamenti di Loggia, se esistenti ed attualmente in essere, siano sottoposti alla valutazione della prossima Giunta Esecutiva e siano pertanto inviati alla Segreteria Generale.
In ogni caso, nella formulazione dei Regolamenti di Loggia, il numero delle sedute non deve essere tale da mettere le Sorelle e i Fratelli in difficoltà in relazione alla loro vita profana (lavoro, famiglia, ecc.). Ogni eccesso troverà nella Giunta esecutiva dell’Ordine un censore adeguato.
L’art 44 degli Statuti Generali prescrive: “Il solo Venerabile ha la facoltà di convocare sedute straordinarie e di permettere ad altro fratello di convocarle; se pure ciò non fosse ordinato dalla Loggia, se fosse impossibile ad un fratello di chiedere permesso per lo meno ad una delle luci di convocare una seduta straordinaria, può egli convocarla di proprio diritto, purché giustifichi alla Loggia l’urgenza del motivo che a ciò lo indusse”.
Con la presente Balaustra si dispone che il calendario delle sedute, completo degli argomenti all’ordine del giorno, debba essere posto a conoscenza delle Sorelle e dei Fratelli con largo anticipo sulle sedute stesse e vada comunicato alla Gran Segreteria. Il calendario può essere suddiviso in due periodi: settembre-gennaio e febbraio-giugno e comunicato anche separatamente.
La straordinarietà delle sedute presuppone necessariamente l’urgenza e non va mai dimenticando che l’art. 52 degli Statuti Generali prescrive: “Il Venerabile, dal canto suo, deve prestarsi con dolcezza ai desideri dei suoi Fratelli, quando non si oppongano agli Statuti dell’Ordine, né ai regolamenti della Loggia, né ad alcuno dei doveri massonici. Egli non dimenticherà che non è se non il primo fra i suoi eguali, e che il potere confidatogli è momentaneo. In nessun caso farà egli sentire di essere superiore agli altri. Rifletta che se fu scelto per condurre uomini, ciò fu perché si credette che egli possedesse tutta la saggezza che la sua carica esige, e che solo la dolcezza e l’umanità assicurano l’armonia che deve costantemente regnare tra i liberi muratori. Egli nulla pronuncerà e nulla farà che non sia in nome della Loggia, di cui è il rappresentante”.
Inoltre l’art 56 dispone che il Venerabile non debba “senza forte ragione, interrompere i Fratelli che facciano uso della parola loro concessa, né mostrare impazienza. Si debbono tollerare i Fratelli con i loro difetti inseparabili dall’umanità”. E’ questa una disposizione che va applicata senza eccezione alcuna.
DELL’AUTORITÀ E DELLA GERARCHIA
La parola autorità deriva dal latino augere, che significa “far crescere”. Avere autorità non vuol dire reprimere, ma creare spazi di crescita.
Il “maglietto” va usato secondo quanto prescrive l’art.52 degli Statuti Generali e, comunque, con saggezza e non con tracotanza.
Anche l’aspetto gerarchico va correttamente inteso.
Gerarchia è un termine greco composto da ieros, ossia sacro e da archia, derivante dal verbo árchein, dal significato di presiedere. La gerarchia è, conseguentemente, il presiedere al sacro.
Autorità gerarchica è, pertanto, quella qualità di una persona o di un’istituzione che fa si che queste siano capaci di aprire spazi di crescita e soprattutto di una crescita dell’individuo verso il sacro.
Cosa deve vivere in Loggia una Sorella o un Fratello? Ordini? Imposizioni?
Niente di tutto questo; dovrà vivere la propria crescita di consapevolezza nell’intimo rapporto con il sacro, usufruendo di quegli spazi che l’autorità gerarchica avrà saputo aprire e mantenendo, comunque e sempre, la propria libertà, che è elemento essenziale, ineliminabile, non conculcabile, incomprimibile dell’essere massone, in quanto essere umano.
Grande è, dunque, la responsabilità dell’autorità gerarchica in tutte le sue declinazioni e in qualsiasi ruolo essa si cali nel concreto dei lavori massonici. Ogni parola, ogni atteggiamento, ogni azione dell’autorità gerarchica apre o chiude spazi, aiuta la crescita o la inibisce.
Parole, atteggiamenti, azioni dell’autorità gerarchica devono essere sempre e solo commisurate all’apertura di spazi di crescita. E questo vale anche nella conduzione del rito nel Tempio, che non può e non deve essere una meccanica ripetizione di gesti e di parole, che assumono i toni dell’imposizione, ma un fluire di energie accompagnate dalla sequenza rituale. Un musicista nell’esecuzione di un brano non si ferma se ha sbagliato una nota, una pausa, ma aggiusta e va oltre. Il rito dev’essere musica, non militaresca esposizione di gesti d’ordinanza.
DELLE SEDUTE COMUNI
Statuti Generali e Costituzione non normano le sedute comuni tra due o più Logge.
Un riferimento generale a questo proposito è nell’articolo 3 degli Statuti Generali, ove si trova scritto: “I Liberi Muratori, di qualunque Paese essi siano, sono Membri di una sola e grande famiglia, come una è la specie cui appartengono, uno il globo che abitano, una la natura che contemplano”.
Altri riferimenti generali sono contenuti negli articoli riguardanti i Collegio dei Venerabili.
514 – Il Collegio dei Venerabili deve esistere obbligatoriamente in tutti gli Orienti ove vivono più Logge ed è presieduto da un rappresentante del Gran Maestro nella Regione, nella Provincia o nel Circondario.
515 – Il Collegio dei Venerabili deve riunirsi una volta al mese a data fissa, può essere convocato straordinariamente, ma dal solo Presidente.
Qualora il Presidente non possa assistere ad una tornata provvederà a farsi sostituire dal Maestro Venerabile più anziano. Il più giovane dei Venerabili funziona da Segretario, ma il Presidente è depositario dei Verbali e documenti e ne risponde personalmente.
516 – Il Collegio dei Venerabili deve udire dal Presidente quali siano le direttive dettate dal Governo dell’Ordine da impartire per le Logge. Il Collegio deve inviare al Governo Centrale una sommaria relazione mensile delle sue riunioni
517 – Il Collegio esamina e discute anche intorno a proposte di Iniziazione, di Affiliazione, di Regolarizzazione, qualora l’interesse dell’Ordine lo richieda. Esso deve provvedere a che l’armonia, la concordia, la fusione più completa esistano fra le Logge dell’Oriente e la legge e la disciplina siano scrupolosamente dalle Logge osservate.
518 – Il Collegio dei Venerabili e il suo Capo vigileranno perché in tutti gli Orienti ove esistono più Logge, queste pubblichino nell’albo il nome dei proposti all’Iniziazione, all’Affiliazione, alla Regolarizzazione, e scambino le domande d’informazione alle quali dovrà rispondersi non oltre un mese, trascorso il quale termine la mancanza di risposta significherà non opposizione. La trasgressione da parte dei Venerabili e dei Segretari è punita dal Governo dell’Ordine con la sospensione dagli Uffici e dall’attività per un periodo da tre a nove mesi; e con la radiazione dall’Ordine in caso di recidiva.
In assenza di norme più specifiche, con la presente Balaustra si dispone:
1) Che siano permesse le sedute di due o più Logge dello stesso Oriente e che tali sedute siano presiedute dal Dignitario di Gran Loggia o Ufficiale di Gran Loggia di grado più alto, se presenti, e in assenza di questi, dal Maestro Venerabile più anziano.
2) Che tali sedute siano convocate dal Presidente del Collegio dei Venerabili di sua iniziativa o su richiesta di uno o più Maestri Venerabili.
3) Che tali sedute possano avere solo carattere rituale essendo le questioni di altro genere delegate al Collegio dei Maestri Venerabili.
4) Che le sedute comuni abbiano lo scopo di creare un’armonia ed un eggregore di Oriente, così come le sedute di ogni singola Loggia devono creare un’armonia e un eggregore tra Sorelle e Fratelli di quella Loggia.
Così è stabilito.
Roma, 9 ottobre 2016 E:.V:.